Statuto

Ai sensi dell’articolo 13. della Legge sulle associazioni (Gazzetta ufficiale numero 74/14 e 70/17) e l’articolo 29. dello Statuto dell’Associazione degli imprenditori italiani in Croazia, del 24 settembre 2015, l’Assemblea dell’Associazione degli imprenditori italiani in Croazia tenuta il 13 dicembre 2018 ha preso il presente

STATUTO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO CROATA

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Con il presente Statuto vengono regolati il nome della Camera, la sede della camera, la rappresentanza; l’aspetto del sigillo della Camera; gli scopi e le aree di attività della Camera in conformità con gli obiettivi; le attività per la realizzazione degli obiettivi e attività commerciali secondo la Legge; il modo per garantire la pubblicità della Camera; le condizioni e le modalità di adesione o di cessazione alla Camera, i diritti, gli obblighi e le responsabilità dei soci, la responsabilità disciplinare dei soci e il modo in cui viene tenuto l’elenco dei soci, gli organi della Camera, la loro composizione e le modalità di convocazione delle riunioni, la elezione, la revoca, i poteri, le modalità di decisione e della durata del mandato e le modalità di convocazione dell’Assemblea in caso di scadenza del mandato; la nomina e la revoca del liquidatore della Camera; la terminazione della Camera; il suo patrimonio, le modalità di acquisizione e di gestione dei beni della Camera; la procedura con il patrimonio in caso di cessazione della Camera; modo di risolvere le controversie e conflitti di interesse all’interno della Camera e le altre questioni importanti per la Camera di commercio italo croata (avanti in testo: Camera).

II. IL NOMINATIVO DELLA CAMERA, LA SEDE E IL TIMBRO

Art. 2.

Il nominativo della Camera tradotto in lingua croata è: TALIJANSKO HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Il nominativo abbreviato della Camera in lingua croata è: THGK
Il nominativo della Camera tradotto in lingua italiana è: CAMERA DI COMMERCIO ITALO CROATA
Il nominativo abbreviato della Camera in lingua italiana è: CCIC.

Art. 3

La Camera si costituisce in base alla legislazione nazionale, rispettando le leggi, le usanze e l’etica professionale dell’Associazione delle Camere di commercio italiane ad estero ”Assocamerestero”.

Art. 4

La sede della Camera si trova a Zagabria.
La decisione sul cambiamento dell’indirizzo della sede della Camera viene presa dal Consiglio d’amministrazione.
La Camera fa parte dell’Associazione delle camere di commercio italiane ad estero.
La Camera ha il proprio stemma (logo).
Lo stemma della Camera è composto da un quadrato blu-verde entro il quale si trova un’altro quadrato bianco nel quale a sua volta si trova un quadrato rosso inclinato ad un angolo di 45 gradi.
La Camera ha anche il timbro.
Il timbro ha una forma quadrata, di dimensioni 60×20, di colore nero e contiene il seguente testo: ”Camera di commercio Italo Croata, Zagabria e Talijansko hrvatska gospodarska komora, Zagreb”.
Il timbro della Camera viene custodito e può essere utillizato dal Presidente della Camera, dal Segretario Generale e dagli altri membri della Camera quando autorizzati dal Presidente.

Art. 5

Il lavoro della Camera è pubblico. Ciò viene assicurato tramite:

– le relazioni per i membri sul lavoro svolto dalla Camera alle riunioni degli organi della Camera,
– le riunioni pubbliche degli organi della Camera, salvo in casi eccezionali, quando la sessione è chiusa al pubblico,
– la preparazione e la pubblicazione di relazioni annuali e progetti descrittivi e rapporti finanziari sul lavoro della Camera,
– l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (sito web, social network, etc.),
– le comunicazioni al pubblico,
– l’organizzazione di eventi speciali,
– gli eventuali altri mezzi appropriati.

Le attività che sono riservate o considerate riservate da parte di altri organismi o organizzazioni non possono essere pubblicate in un modo destinato ad altre attività.

III: OBIETTIVI, AMBITO DELL’AZIONE, GRUPPO TARGET E ATTIVITÀ DELLA CAMERA

Art. 6

Lo scopo della Camera è promuovere, incoraggiare e sviluppare la cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia nell’ambito e sul piano commerciale, economico e culturale, nonché il miglioramento e lo sviluppo delle relazioni tra imprenditori italiani e croati e per incoraggiare i contatti e le collaborazioni con le autorità competenti statali, regionali, cittadine e comunali della Croazia.

Area di azione in linea con gli obiettivi della Camera

Art. 7

L’ambito di azione della Camera al fine dello scopo sociale comprende:

– L’economia
– La cooperazione internazionale
– Lo sviluppo sostenibile

Gruppo/i Target riguardo ai membri e /o utenti a cui la Camera è mirata

Art. 8

I gruppi target della Camera a rigurdo dei membri e/o utenti a cui la Camera è orientata sono:

– la comunità accademica,
– le minoranze nazionali,
– i datori di lavoro,
– le organizzazioni imprenditoriali,
– le autorità regionali o locali,
– i sindacati,
– gli enti governativi,
– le associazioni ed iniziative civiche.

Art. 9

Le attività con le quali si realizzano gli obiettivi della Camera sono:
– proporre i programmi e i progetti con lo scopo di promuovere le iniziative che possono contribuire al miglioramento dei rapporti economici e culturali tra i due paesi;
– sviluppare la cooperazione con il sistema istituzionale sia italiano che croato, con le Camere all’interno della rete delle camere di commercio italiane, con le associazioni di datori di lavoro, con i consorzi di esportazione e tutte le altre parti interessate, sia giuridiche che fisiche, attraverso l’implementazione di progetti e iniziative comuni;
– la fornitura, il trasferimento e la ricerca di dati e le informazioni che possono essere di interesse per lo scambio di diverse istituzioni;
– fare le analisi e gli studi di mercato in base agli obiettivi della Camera;
– fornire il supporto nel commercio, fornire l’aiuto nel cambiamento della sede dell’azienda, fornire le informazioni riguardo al trasporto, alla dogana, alle regole e ai privilegi doganali, alle usanze, alle attuali normative legali, alla legge rilevante, alle tasse e regolamenti civili;
– studio dei problemi legati allo scambio reciproco tra i due paesi, la velocità e la facilità di comunicazione, formulare le proposte per il miglioramento e, se neccessario, presentazione alle autorità competenti dei due paesi;
– le attività editoriali nel settore della propria attività;
– l’implementazione e l’organizzazione di missioni imprenditoriali in base agli obiettivi della Camera;
– l’organizzazione della partecipazione collettiva alle fiere che organizza la Camera;
– l’aiuto nel fornire i contatti e le attività con gli enti e le istituzioni locali;
– promuovere le società commerciali attraverso la loro inclusione nei elenchi settoriali;
– fornire e raccogliere le informazioni riguardo alle fiere in entrambi i paesi, supporto e organizzazione con la presenza all’interno degli stessi eventi;
– fornire informazioni sul paese, come un punto di riferimento nella Repubblica di Croazia e nella Repubblica Italiana organizzando seminari, forum pubblici, tavole rotonde, consulenze di gruppo e individuali;
– uso preferenziale di servizi e prodotti e la possibilità di promozione dei propri prodotti / servizi in tutto il mondo attraverso la rete Assocamerestero (Camera di commercio italiana all’estero – Abroad Network – www.assocamerestero.it);
– la partecipazione ai progetti locali ed internazionali;
– l’organizzazione e l’implmentazione di formazione, conferenze, convegni, tavole rotonde e pannelli con lo scopo di promuovere rapporti commerciali ed economici tra i due paesi;
– le attività di marketing e pubbliche relazioni;
– creare dei database sulle società commerciali e altri database nel settore di interesse, in conformità con il Regolamento sulla protezione della privacy secondo GDPR;
– rafforzare la collaborazione con le organizzazioni correlate sul territorio dell’Unione europea e ai paesi membri dell’Organizzazione commerciale mondiale, che peró operano sul territorio della Repubblica di Croazia;
– informare i membri dei standard, della tecnologia e dello sviluppo dell’economia mondiale e della loro posizione in un ambiente competitivo e in questo senso contribuire allo sviluppo professionale degli imprenditori italiani e croati;
– informare gli imprenditori italiani e potenziali investitori, al riguardo degli aspetti economici, giuridici e sociali del contesto economico e commerciale della Croazia.

IV. APPARTENENZA ALLA CAMERA E LE QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 10

Il socio della Camera si diventa con l’iscrizione nel registro dei soci che tiene il Segretario generale della Camera.
L’elenco dei soci è tenuto elettronicamente e contiene i dati riguardo al nome personale del socio, all’OIB, alla data di nascita, alla data di adesione alla Camera, alla categoria associativa e alla data di cessazione di appartenenza alla Camera.
L’elenco dei soci è sempre disponibile sia ai associati e sia alle autorità competenti sulla richiesta.
Il socio della camera può essere ordinario o onorario.
Viene considerato il socio ordinario della Camera, quel socio che con il suo lavoro attivo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e compiti della Camera.
Il socio onorario può diventare ogni cittadino che aveva contribuito in modo straordinario in merito della realizzzione degli scopi fondamentali della Camera.
Il Consiglio d’amministrazione può nominare i soci onorari che non pagano la quota associativa. I soci onorari non possono essere eletti agli organi della Camera e non hanno il diritto di voto all’Assemblea.

Art. 11

Il Consiglio d’amministrazione della Camera determina l’importo della quota associativa annuale per gli soci ordinari che può cambiare di anno in anno.
Il Consiglio d’amministrazione della Camera può decidere in merito alle condizioni e le scadenze dei pagamenti delle quote associative annuali per ogni categoria dei soci della Camera per ogni anno di lavoro della Camera.
Le quote associative devono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dalla segreteria della Camera.
I soci della Camera sono obbligati a pagare regolarmente la somma intera della quota associativa annuale che determina il Consiglio di amministrazione fino alla fine del febbraio dell’anno in corso, cioè entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per il pagamento. Per i soci che si sono uniti alla Camera dopo il 1° giugno dell’anno in corso il Consiglio può calcolare una quota associativa ridotta per l’anno successivo, in base al periodo in cui sono entrati nell’anno precedente.

V. LE RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI DELLA CAMERA

Art. 12

La Camera nell’ambito della propria attività può operare in nome proprio o in nome dei suoi soci.

Art. 13

Per i suoi obblighi la Camera risponde con tutti i suoi beni.
I soci della Camera ed i componenti dei suoi organi non sono responsabili per gli obblighi della Camera.
La Camera può essere sottoposta in procedimento fallimentare ai sensi della legge.

VI. I BENI, IL MODO ACQUISIRE E DISPORRE I BENI

Art. 14

I beni della Camera sono:
– i fondi monetari che la Camera ha ricevuto attraverso il pagamento delle quote associative, contributi volontari e donazioni
– i fondi monetari che la Camera ottiene con le attività attraverso le quali si realizzano gli obiettivi, con il finanziamento dei programmi e dei progetti della Camera dal bilancio dello stato e dal bilancio dell’Enti locali e regionali e/o da fondi dalle fonti internazionali
– beni immobili e mobili della Camera
– altri diritti patrimoniali

Art. 15

La Camera può disporre con i suoi beni solo per la realizzazione degli obiettivi e svolgendo le attività determinate dallo Statuto della Camera, in base alla legge.
L’anno sociale e finanziario coincide con l’anno solare.

VII. ADESIONE, RITIRO, ESCLUSIONE DEI MEMBRI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 16

Come soci ordinari nella Camera possono aderire:
– aziende italiane;
– aziende croate;
– organizzazioni senza scopo di lucro;
– ogni persona italiana, croata o straniera, fisica o giuridica, pubblica o privata, che è attiva nello scambio economico-commerciale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia.

Nella Camera saranno accettate solo aziende affidabili e ben note che hanno acquisito una buona reputazione tramite relazioni commerciali correte, che hanno valori etici e che rispettano la legge e che agiscono in conformità con le migliori pratiche internazionali e le leggi applicabili, incluse le leggi anticorruzione.
I nuovi soci presentano la loro richiesta scritta per l’adesione al Consiglio d’amministrazione che deciderà in merito all’adesione alla prima riunione successiva.

Ogni nuovo socio deve essere informato per iscritto della decisione del Consiglio d’amministrazione riguardo all’adesione, dopo di che è obbligato a pagare la quota associativa annuale entro 30 giorni e poi si iscrive nel registro dei soci della Camera.

Ogni nuovo socio riceverà una richiesta di pagamento della quota sociale annuale che si dovrà pagare entro 30 giorni.

Art. 17

Ogni socio della Camera in qualsiasi momento può decidere di ritirarsi dalla Camera e deve avvisare per iscritto il Segretario generale della Camera. Il socio che si dimette dalla Camera deve pagare tutti i suoi obblighi verso la stessa.

Il Consiglio d’amministrazione della Camera prende la decisione sull’esclusione del socio dalla Camera nel caso in cui il socio:

– non paga la quota associativa in conformità con le disposizioni dello Statuto rispettivamente fino alla fine dell’anno in corso;
– agisce contrariamente alle disposizioni dello Statuto;
– complica o disabilita il raggiungimento degli obiettivi o la realizzazione degli scopi della Camera;
– intenzionalmente o con grave neglienza causa danni alla Camera;
– non esegue regolarmente gli obblighi verso la Camera prescritti con lo Statuto, il Codice etico o la Legge.

Ogni socio della Camera puó presentare una notifica scritta al Consiglio d’amministrazione nel quale dichiara l’esistenza di queste ragioni e chiedere di avviare la procedura disciplinare contro l’altro socio. Il Consiglio d’amministrazione puó avviare la procedura se considera che le ragioni siano giuste per l’avvio della procedura disciplinare.

Il Consiglio d’amministrazione, se considera che la richiesta per l’avvio della procedura disciplinare ha le basi e dopo che chiedono opinione al Comitato dei soci, includeranno questa voce sull’ordine del giorno per la prossima riunione del Consiglio d’amministrazione.

Il Comitato dei soci deve rispondere sulla richiesta sopra dicharata del Consiglio d’amministrazione entro 8 giorni dal giorno della richiesta presentata. Nel caso del fallimento entro il termine, sarà considerato che il Comitato dei soci è d’accordo con l’avvio della procedura disciplinare. L’approvazione del Comitato dei soci è soltanto di carattere consultivo.

Prima di prendere una decisione per l’avvio della procedura disciplinare e prima di mandare il rimprovero al Comitato dei soci, il Segretario generale deve inoltrare al socio per il quale si riferisce il presunto reato, la copia dei argomenti, nella forma scritta entro 15 giorni dal giorno della denuncia della presunta violazione.

Dopo aver ricevuto una risposta o dopo che è scaduto il termine di 15 giorni senza ricevere una risposta, e dopo aver ottenuto opininioni del Comitato dei soci, il Consiglio d’amministrazione deciderà riguardo all’avvio della procedura disciplinare. Il Consiglio d’amministrazione prende la decisione al riguardo con la maggioranza dei voti.

Responsabilità disciplinare dei soci della Camera si decide nella procedura disciplinare da parte del Comitato disciplinare nominato ad hoc da parte del presidente del Consiglio d’amministrazione, ed è formato da tre membri di cui uno è il responsabile degli affari legali.

Il Comitato disciplinare conduce il procedimento disciplinare e proclama le sanzioni disciplinari. La procedura disciplinare determina le circostanze che comportano la violazione degli obblighi e delle responsabilità derivanti dall’appartenenza alla Camera e il danno causato alla Camera stessa.

Nel caso di violazione dei obblighi e delle responsabilità derivanti dall’adesione, possono essere imposte le seguenti misure disciplinari:

1. l’avvertimento,
2. l’esclusione dalla Camera, o
3. la sospensione nel caso di procedimento penale contro il socio della Camera, fino alla decisione finale del procedimento penale.

Contro la decisione presa per la procedura disciplinare è possibile presentare un ricorso all’Assemblea della Camera entro 15 giorni dal giorno della decisione presa.

L’Assemblea deve risolvere il reclamo entro i 30 giorni, a partire dalla data di presentazione del ricorso.la decisione dell’Assemblea della Camera è definitiva.

VIII. DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI SOCI

Art. 18

I soci hanno i seguenti diritti:

– usare i servizi della Camera in base a questo Statuto;
– pagamento della quota associativa per l’anno in corso;
– partecipare alle attività della Camera;
– mantenere ed aumentare la reputazione della Camera;
– curare la proprietà della Camera ed adempiere gli obblighi presi;
– il diritto di partecipazione attiva e passiva alla gestione della Camera direttamente o tramite i rappresentanti delegati;
– uscire dalla Camera.

Art. 19

I soci hanno i seguenti obblighi e responsabilità:

– pagare la quota associativa;
– rispettare le disposizioni dello Statuto e agire in conformità;
– proteggere e promuovere la reputazione della Camera;
– prendersi cura della proprietà e realizzare tutti gli impegni;
– partecipare alla gestione delle attività attraverso i suoi rappresentanti;
– eseguire gli obblighi assunti dal presente atto e dalle decisioni degli organi della Camera.

IX. ORGANI DELLA CAMERA

Art. 20

Gli organi della Camera sono:

– l’Assemblea,
– il Consiglio d’amministrazione,
– il Presidente,
– i Vicepresidenti
– il Segretario generale,
– il Collegio dei revisori,
– il Responsabile degli affari legali.

Con l’eccezione del Segretario generale e del Responsabile degli affari legali, tutti i membri sono esclusivamente volontari.

L’ambasciatore della Repubblica Italiana a Zagabria, l’addetto commerciale dell’Ambasciata di Zagabria e direttore dell’ufficio dell’ICE di Zagabria, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese, sono invitati alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio d’amministrazione.

L’Assemblea, il Presidente e il Consiglio d’amministrazione possono istituire i comitati permanenti o temporanei o altri organi di lavoro. La decisione sulla costituzione dei comitati è determinata dalla sua composizione, responsabilità e l’ambito delle attività.

Art. 21

L’ASSEMBLEA

L’Assemblea dei soci è organo più alto della Camera.

L’Assemblea può essere regolare, straordinaria o elettorale.

Il Presidente della Camera di propria iniziativa convoca l’Assemblea Generale una volta all’anno. All’Assemblea partecipano tutti i soci ordinari e i rappresentanti delle persone giuridiche che sono soci della Camera nominato dalla persona responsabile, se l’atto l’interno della persona giuridica – socio della Camera, non prevede la condizione diversa delle nomine.

L’Assemblea si convoca per iscritto, via posta raccomandata, via fax o via posta elettronica almeno otto giorni prima della data di convocazione.

Nella decisione di convocare l’Assemblea, il Presidente fissa l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione.

Il Presidente è obbligato a convocare l’Assemblea quando lo richiede il Consiglio d’amministrazione, il Collegio dei revisori e almeno 1/3 di soci della Camera.

Nella loro richiesta di convocazione dell’Assemblea, i proponenti sono tenuti a proporre l’ordine del giorno.

Il Presidente convoca l’Assemblea in base all’ordine del giorno proposto dai proponenti. A causa della mancante convoca entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il proponente ha il diritto di convocare l’Assemblea (la decisione deve contenere la proposta dell’ordine del giorno e il luogo e la data dell’Assemblea).

Nel caso di scadenza del mandato degli organi della Camera, l’Assemblea della Camera viene convocata dall’ultima persona per rappresentazione iscritta nel registro delle associazioni o 1/3 dei soci della Camera, che sono iscritti all’elenco dei soci prima della terminazione del mandato degli organi della Camera.

Al fine di prendere le decisioni legittime, almeno il 50% dei soci della Camera deve essere presente.

Se nell’orario programmato per tenere l’Assemblea non c’è quorum, l’Assemblea viene posticipata di 60 minuti e allora la sessione può iniziare se sono presenti il 20% dei soci dell’Assemblea.

L’Assemblea correttamente composta nomina un verbalizzante e uno o due verificatori.

Il verbale dall’Assemblea è formato da una relazione speciale che devono firmare il Presidente, il verbalizzante e il verificatore, e viene sottoposto all’approvazione alla prossima l’Assemblea.

Le decisioni dell’Assemblea si prendono, se non diversamente specificato, a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Su ogni votazione l’Assemblea prende la decisione se il voto sarà pubblico o segreto.

La competenza dell’Assemblea è seguente:

– stabilisce la politica di lavoro della Camera;
– adotta lo Statuto della Camera e le sue modifiche;
– adotta il piano di lavoro e il piano finanziario per il prossimo l’anno civile e il rapporto sul lavoro dell’anno civico precedente;
– adotta il rapporto finanziario annuale;
– prende altri importanti atti e decisioni per il lavoro della Camera;
– decide sui cambiamenti e gli scopi delle attività;
– decide di aderire nelle alleanze, comunità, reti e altre forme di connessione della Camera;
– sceglie e revoca dalla posizione i componenti del Consiglio d’amministrazione e del Collegio dei revisori;
– decide in merito all’elezione del presidente onorario;
– sceglie e rilascia il Consiglio arbitrale ed emana il regolamento sul loro lavoro;
– nomina e revoca il liquidatore della Camera;
– fornisce le linee guida sul lavoro della Camera;
– decide sui ricorsi dei soci sulle decisioni del Comitato disciplinare dalla Camera;
– decide sulla liquidazione della Camera e sulla distribuzione dei beni rimanenti della Camera;
– prende decisioni sui cambiamenti statutari (annessione, connessione e divisione della Camera);
– prende decisione sull’istituzione di forme organizzative;
– decide anche su altre questioni per le quali la competenza degli altri organi della Camera non è stata stabilita dallo Statuto.

Art. 22

IL CONSGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d’amministrazione è composto da minimo 3 fino ad un massimo di 14 membri.

Il Consiglio d’amministrazione, nella prima riunione, sceglie tra i suoi membri il Presidente della Camera, che è anche il Presidente del Consiglio, bensì i due vicepresidenti della Camera.

Il mandato del Consiglio d’amministrazione dura 3 anni, ed è prolungabile per il massimo di tre mandati consecutivi.

La convocazione per le riunioni del Consiglio d’amministrazione necessariamente si presenta ai membri del Consiglio d’amministrazione almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio d’amministrazione, specificando l’ordine del giorno, la data, l’orario e il luogo della riunione attraverso la lettera raccomandata, via fax o per posta elettronica. Le riunioni del Consiglio d’amministrazione possono svolgersi anche in modo elettronico.

Per la validità della riunione del Consiglio d’amministrazione deve essere presente almeno la metà più un membro, e le decisioni prende la maggioranza dei membri presenti del Consiglio d’amministrazione. Nel caso di numero dei voti pari, il voto decisivo è il voto del Presidente della Camera.

La votazione in generale si esegue sul principio un membro un voto, e sulla richiesta del singolo membro viene adottato un voto segreto.

Il Consiglio d’amministrazione:

– propone all’Assemblea i rapporti finanziari e il piano di lavoro;
– decide, alla prima riunione, sull’esclusione o sulla adesione dei soci;
– riferisce ai membri l’invito per la candidatura per il Collegio dei revisori;
– nomina il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario generale e il Responsabile degli affari legali.

Alla riunione del Consiglio d’amministrazione viene scritto il verbale e lo stesso è firmato da parte del Presidente e del verbalizzante, e si adotta all’inizio della succesiva riunione del Consiglio d’amministrazione. Il verbale viene preservato presso la sede della Camera.

Il Consiglio d’amministrazione, ha obbligo, entro 60 giorni dall’adozione di inviare al Ministero competente della Repubblica Italiana e all’Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero:

– la copia del bilancio, valutazioni e saldi, con il rapporto del Collegio dei revisori;
– la lista dei soci con i cambiamenti dell’anno precedente;
– il rapporto sulle attività svolte nell’anno precedente e i risultati ottenuti;
– il rapporto sulle nuove attività pianificate;
– la lista dei membri del Consiglio d’amministrazione della Camera.

Art. 23

L’Ambasciatore della Repubblica Italiana a Zagabria è il Presidente Onorario della Camera dall’inizio del suo l’incarico nella Repubblica di Croazia fino alla fine del mandato. Il Presidente Onorario non può essere scelto per altri incarichi e non può votare durante le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio d’amministrazione.

Art. 24

PRESIDENTE

Il Presidente della Camera è anche il Presidente del Consiglio d’amministrazione della Camera.

Il Presidente della Camera viene eletto dai membri del Consiglio d’amministrazione per un mandato di 3 anni.

Il Presidente:

– rappresenta la Camera,
– convoca l’Assemblea della Camera,
– dirige la seduta dell’Assemblea della Camera,
– conduce il lavoro della Camera in conformità con le decisioni dell’Assemblea,
– tiene cura sull’attuazione del programa e delle decisioni adottate all’Assemblea della Camera;
– tiene cura a far presentare al pubblico il lavoro dell’Assemblea della Camera;
– stipula i contratti e intraprende altre azioni legali nel nome e per conto della Camera;
– svolge altre funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dagli atti della Camera.

Il Presidente rappresenta la Camera in qualità di rappresentante legale, individualmente senza limitazioni nel commercio nazionale ed internazionale, presiedendo l’Assemblea e il Consiglio d’amministrazione.

Art. 25

I VICEPRESIDENTI

I due Vicepresidenti vengono eletti dal Consiglio d’amministrazione scelti tra i suoi membri con la maggioranza assoluta dei voti.

Il mandato dei Vicepresidenti è di tre anni.

Nel caso di assenza del Presidente, i Vicepresidenti lo sostituiscono in tutti gli impegni.

Art. 26

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori è composto da 3 membri preferibilmente scelti tra gli esperti nel settore della revisione.

Il Collegio dei revisori ha il compito di visualizzare i libri contabili, preparare i rapporti finanziari che si presentano all’approvazione all’Assemblea dei soci, così come controllare efficacia del lavoro della Camera.

Il Collegio dei revisori viene eletto dall’Assemblea a voto segreto per il mandato di tre anni.

La riunione del Collegio dei revisori si tiene in base alle necessità, e almeno una volta all’anno. Il Collegio dei revisori decide pienamente se alla riunione partecipano più della metà di membri del Collegio dei revisori stesso e le decisioni si prendono con la maggioranza dei voti dei membri presenti.

Art. 27

IL SEGRETARIO GENERALE

Al Segretario generale è assegnato il compito di gestire il lavoro della Camera; lui partecipa a tutte le riunioni della Camera, salvo le riunioni del Collegio dei revisori e nei casi in quali il Presidente considera che la partecipazione del Segretario generale è in conflitto con il tema sul quale si discuterà alla riunione.

Il Segretario generale è il capo del personale della Camera e può proppore al Consiglio d’amministrazione assunzione o licenziamento del personale.

Il Segretario generale della Camera rappresenta la Camera, individualmente, senza limitazioni negli affari legali.

Nello svolgimento degli affari amministrativi, all’interno del Programma delle attività e dei valori di bilancio che hanno approvato i Comitati e il Consiglio d’amministrazione, il Segretario generale ha il diritto alla firma autonoma. Tutti gli atti del Segretario generale devono essere notificati e verificati da parte del Consiglio d’amministrazione. Per l’acquisto dei beni deve precedentemente ottenere l’approvazione del Consiglio d’amministrazione. Il Segretario generale non può essere perseguito penalmente, e senza avviato il procedimento penale sia in Repubblica di Croazia, sia in Repubblica Italiana, che all’estero.

Il Consiglio d’amministrazione elegge il Segretario generale della Camera con la assoluta maggioranza dei voti. Il mandato del Segretaro generale è di tre anni e può essere eletto nuovamente.

Art. 28

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI LEGALI

Il Responsabile degli affari legali viene eletto e revocato dal Consiglio d’amministrazione con la maggioranza dei voti, tra gli esperti nella pratica legale che hanno l’esperienza italo-croata nel settore di diritto delle società commerciali, di diritto tributario e di diritto commerciale, per il mandato di tre anni.

Le competenze del Responsabile degli affari legali sono:

– svolgere affari legali nella Camera,
– partecipare alle riunioni del Consiglio d’amministrazione e all’Assemblea della Camera,
– svolgere anche altre funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dagli atti della Camera.

Art. 29

IL COMITATO DEI SOCI

Il Consiglio d’amministrazione nomina il Comitato dei soci, composto da almeno due membri e che decide riguardo all’iscrizione dei nuovi soci. Sulle decisioni si rapporta il Consiglio d’amministrazione ad ogni successiva riunione. Il Comitato dei soci ha anche il compito di elaborare la politica delle quote associative, i criteri dell’adesione, le politiche economiche e il seguimento dei soci iscritti per massimizzare il mantenimento dei soci iscritti e per attrare i nuovi soci.

Ognuna delle precedenti proposte devono essere consegnate al Consiglio d’amministrazione per l’approvazione.

Art. 30

IL COMITATO DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITÀ

Il Comitato dei progetti e delle attività nomina e revoca il Consiglio d’amministrazione per presiedere all’organizzazione delle attività e dei progetti della Camera, come le fiere, i seminari, gli eventi B2B, gli eventi di gala ecc.

Il Comitato dei progetti è composto da almeno due membri del Consiglio d’amministrazione. Le proposte relative ad ogni attività della Camera, valuta prima il Comitato dei progetti, e poi le approva il Consiglio d’amministrazione.

Il Comitato dei progetti controlla e presenta il piano delle attività della Camera per l’approvazione.

Art. 31

IL COMITATO DELLE SPONSORIZZAZIONI E DEI CONTRIBUTI

Il Comitato delle sponsorizzazioni e dei contributi nomina il Consiglio d’amministrazione per presiedere all’organizzazione delle attività sponsorizzate e all’ottenimento dei contributi non rimborsabili dall’Unione Europea, dai governi, dalle regioni e dai comuni.

Il Comitato delle sponsorizzazioni e dei contributi è composto da almeno due membri del Consiglio d’amministrazione. Le proposte relative alle sponsorizzazioni e ai contributi, valuta prima il Comitato delle sponsorizzazioni e dei contributi, e poi le approva il Consiglio d’amministrazione.

Il Comitato delle sponsorizzazioni e dei contributi presenta al Consiglio d’amministrazione i rapporti periodici sui contributi disponibili e sulle possibili sponsorizzazioni.

Art. 32

IL COMITATO DELLE FINANZE

Il Comitato delle finanze è composto dal Presidente della Camera e dai due Vicepresidenti. Il Comitato delle finanze peridiocamente collabora con il Presidente del Collegio dei revisori perché analizza le situazioni economiche e finanziarie della Camera e perché valuta il bilancio della Camera.
Il rapporto sulle analisi del Comitato delle finanze viene valutato dal Consiglio d’amministrazione, che approva i rapporti finanziari, il bilancio e la situazione finanziaria consecutiva e preventiva per il futuro.

X. RAPPRESENTARE LA CAMERA

Art. 33

I rappresentanti legali della Camera sono il Presidente e il Segretario generale che singolarmente rappresentano la Camera, senza limitazioni. Il Presidente può autoizzare anche le altre persone per rappresentare la Camera.
XI. FINE DELLA CAMERA E LA PROCEDURA CON IL PATRIMONIO IN CASO DELLA CHIUSURA DELLA CAMERA

Art. 34

La Camera cessa di esistere in base alla decisione dell’Assemblea, che si delibera tramite qualificata maggioranza di tre quarti dei soci presenti dell’Assemblea della Camera.

In caso di cessazione della Camera, dopo il pagamento dei creditori e dei costi di liquidazione, delle spese giudiziarie e di altri procedimenti, il patrimonio viene consegnato all’istituzione o fondazione aventi gli stessi o analoghi obiettivi statuari, in base della decisione dell’Assemblea della Camera.

Il liquidatore rappresenta la Camera nel procedimento di liquidazione e con apertura della procedura di liquidazione si iscrive nel Registro delle associazioni come persona autorizzata a rappresentare la Camera durante il procedimento di liquidazione e la cancellazione della Camera dal registro delle associazioni.

Il liquidatore è nominato e revocato dall’Assemblea della Camera.

XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

I soci che rappresentano almeno il 10% possono presentare all’Assemblea i cambiamenti e le modifiche di questo Statuto.

Le richieste per i cambiamenti e per le modifiche si devono presentare per iscritto.

Per essere valide, le decisioni dell’Assemblea su tale richiesta devono essere votate da almeno due terzi di soci presenti alla riunione dell’Assemblea della Camera.

I soci che non accetano i cambiamenti e le modifiche dello Statuto hanno il diritto di uscire dalla Camera.

Il socio che esce dalla Camera è assolto da ogni responsabilità che risulta dall’appartenenza alla Camera nel giorno delle dimissioni che deve presentare per iscritto.

Art. 36

Alla data del deposito di questo Statuto cesserà di essere valido lo Statuto dell’Associazione degli imprenditori italiani in Croazia del 24 settembre 2015 e 1 dicembre 2017, tranne le disposizioni dell’articolo 25 comma 2, articolo 32, articolo 37 comma 2, articolo 38, articolo 40 e articolo 43, che restano in vigore fino alla scadenza del mandato degli organi direttivi dell’Associazione eletti per il mandato dal 2018 al 2020.

Il presente Statuto entra in vigore con il giorno della sua adozione.

A Zagabria, 13 dicembre 2018

Statuto Camera di commercio italo croata

Codice etico

LA CAMERA DI COMMERCIO ITALO CROATA è un organismo non governativo indipendente e senza scopo di lucro.

La Camera ha come obiettivo contribuire ad ampliare e rendere più competitivi i rapporti d’affari in Croazia, rafforzando anche la collaborazione commerciale tra Italia e Croazia.

La CCIC fornisce il proprio supporto agli imprenditori che operano nel totale rispetto delle leggi e delle normative vigenti ispirandosi ad un assoluto senso di correttezza ed etica professionale.

La CCIC, il comitato direttivo e gli associati considerano la correttezza nei rapporti d’affari e l’eticità nel condurli un prerequisito essenziale per un proficuo rapporto di collaborazione.

A tale scopo la CCIC ha stilato questo codice etico.

Tutti gli associati della CCIC sono tenuti ad applicare il codice in tutte le proprie attività ed esso serve come guida nella prassi d’affari che i suoi associati devono rispettare.

I. PRINCIPI GENERALI

Lo scopo della CCIC è lo sviluppo e la promozione della collaborazione fra gli associati e tra essi e gli enti pubblici e privati con cui si confrontano.

La CCIC supporta e proteggere gli interessi dei propri membri e richiede ai propri associati di adempiere a tutte le leggi e ai regolamenti in vigore.

Gli associati alla CCIC sono tenuti ad intrattenere relazioni d’affari eticamente corrette e non si presteranno a qualsivoglia forma di corruzione attiva e passiva nel normale svolgimento delle proprie relazioni d’affari.

Agli associati della CCIC è richiesto il rispetto dei principi di trasparenza, di affidabilità e di integrità professionale nello svolgimento delle loro quotidiane attività lavorative. Essi saranno tenuti ad astenersi dal fornire informazioni false o ingannevoli e ad avere una condotta onesta in tutte le trattative fatte a livello personale ed in rappresentanza della CCIC.

È inoltre richiesto che gli associati adempiano a tutti gli obblighi di carattere contrattuale, fiscale e a tutti quelli previsti dalla legge.

II. COMITATO DIRETTIVO

I componenti del Comitato Direttivo della CCIC, eletti dall’Assemblea dei soci, prendono l’impegno di eseguire il proprio incarico nell’interesse della CCIC attenendosi alla legge e allo statuto della Camera.

I componenti del comitato direttivo hanno l’obbligo di riunirsi regolarmente e di informare gli associati delle attività intraprese.

Essi hanno anche l’obbligo di dimettersi se non sono in grado di adempiere in maniera adeguata all’incarico per cui sono stati eletti.

Il Comitato può anche proporre all’Assemblea il richiamo di un suo membro che non partecipi regolarmente ai lavori del Comitato, che non dia previa comunicazione della sua assenza e che non si comporti secondo i principi dettati dallo Statuto della CCIC.

III. ASSOCIATI

La CCIC promuove la trasparenza in ogni tipo di comunicazione tra i propri associati, in conformità alle leggi e alle normative locali ed internazionali. Gli interessi di tutti vengono promossi e protetti tenendo in principale considerazione l’interesse generale.

La CCIC incoraggia tutti i membri dell’associazione a partecipare agli incontri nel rispetto del diritto di ogni associato ad esprimere il proprio parere e a formulare delle proposte.

Tutti gli associati sono obbligati ad informare tempestivamente il Comitato Direttivo di eventuali accadimenti che possano avere un impatto negativo sul lavoro dell’associazione o possano danneggiarne la reputazione.

Tutti gli associati sono altresì tenuti a segnalare eventuali situazioni conflittuali tra i membri stessi al fine di trovare tempestivamente un’equa risoluzione delle potenziali controversie.

IV. CLIENTI E PARTI TERZE

Gli associati alla CCIC sono tenuti a rispettare il principio di imparzialità e non discriminazione nei rapporti con i propri clienti. Si impegnano a rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni, alla consegna dei prodotti e servizi pattuiti e ad effettuare i pagamenti nei termini previsti, evitando qualsiasi comportamento illegale o ingiusto.

I soci della CCIC scelgono i propri fornitori e subappaltatori rispettando tutte le leggi e regole in vigore, in maniera trasparente ed onesta.

V. GOVERNO ED ENTI LOCALI

In tutte le circostanze in cui intercorrono dei rapporti lavorativi tra i membri della CCIC e le agenzie governative o i funzionari pubblici a livello locale e nazionale, è assolutamente necessario attenersi alla legge e ai più alti livelli di etica professionale.

È severamente vietato offrire dei favori o promettere dei compensi allo scopo di influenzare impropriamente i rappresentanti di istituzioni od organizzazioni e i funzionari e dipendenti statali.

VI. IMPIEGATI

Gli associati della CCIC devono garantire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sano e sicuro.

Ciò significa: un trattamento equo per tutti i dipendenti sulla base delle loro prestazioni lavorative, senza distinzione di razza, sesso, religione, nazionalità o orientamento politico e sessuale, non consentendo nessuna forma di discriminazione o di pericolo; un’attenzione alla formazione, alla pianificazione delle carriere e alla crescita professionale dei dipendenti.

VII. COMUNITÀ

I membri della CCIC sono tenuti ad agire in modo responsabile e ad apportare un contributo positivo nelle comunità in cui svolgono la loro attività. Tale contributo può essere espresso attraverso la promozione e il sostegno dell’istruzione, della salute, della cultura, dello sport, delle attività di beneficenza o altro.

VIII. SANZIONI

I membri della CCIC hanno l’obbligo di seguire le regole di questo codice etico.
Qualsiasi inosservanza verrà portata all’attenzione del Comitato Direttivo che deciderà sulle sanzioni e sull’eventuale revoca dell’appartenenza alla Camera.

CODICE ETICO CCIC