Per tutta la durata della misura, non saranno addebitati interessi di legge sul canone degli affitti e nessun annullamento o risoluzione del contratto sarà dichiarato per mancato pagamento dell’inquilino.
Gli inquilini di beni immobili di cui all’articolo 71 della legge sulla gestione della proprietà dello Stato (Gazzetta ufficiale 52/18) gestito dal Ministero della proprietà statale e che hanno un contratto di affitto con il Ministero della proprietà statale ai sensi dell’articolo 71 della legge sulla gestione della proprietà dello Stato, sono differiti i pagamenti del canone annuale contrattuale dovuto nel 2020 per 3 mesi rispetto alla data di scadenza contrattuale del canone. Questo è la misura di sostegno economico dovuto alle circostanze straordinarie causate dalla pandemia di coronavirus.



